Lastrico solare condominio, bisogna fare attenzione al titolo d’acquisto dell’immobile
L’ordinanza 22339/19 della Cassazione è intervenuta in merito all’appartenenza del lastrico solare in condominio. Vediamo quanto stabilito.
Secondo quanto affermato dalla Cassazione, il lastrico solare dell’edificio appartiene al condominio e non al proprietario dell’appartamento situato all’ultimo piano, “a meno che non risulti diversamente dal titolo d’acquisto dell’immobile. E ciò anche se al terrazzo si accede soltanto dall’abitazione mentre al catasto il lastrico risulta riaccorpato ai locali sottostanti”. Attenzione quindi al titolo d’acquisto dell’immobile.
Secondo quanto sottolineato dall’ordinanza, “da una parte pesa la presunzione di condominialità ex articolo 1117 del codice civile, dall’altra la circostanza che i dati del catasto sono utili soprattutto a fini fiscali”.
Come evidenziato da Italia Oggi, che ha esaminato il caso, con l’ordinanza 22339/19 la Cassazione ha accolto il ricorso di un condomino che si è opposto all’azione del vicino, il quale “ha recintato lo spazio in cima al fabbricato per utilizzarlo come terrazzo”.
Secondo la Cassazione, vale la presunzione ex articolo 1117 del codice civile, in base alla quale la proprietà esclusiva deve risultare in modo chiaro e univoco dal titolo di acquisizione dell’immobile. Nel dettaglio, “il diritto di proprietà, al pari dei diritti reali, non può essere provato sulla base delle annotazioni contenute nei registri catastali, che costituiscono semplici indizi: la titolarità di un immobile può essere acquisita soltanto con un contratto scritto a contenuto traslativo con il precedente titolare del diritto, mentre un negozio di mero accertamento può aiutare a fare chiarezza sulla situazione giuridica ma non sostituire il titolo costitutivo”.