Agevolazioni prima casa senza trasferire la residenza, le ultime novità
Con la sentenza 169/1/2019, la Ctp Ravenna ha stabilito che le agevolazioni prima casa non si perdono se il contribuente non ha provveduto al trasferimento della residenza entro i 18 mesi previsti, nel caso in cui ciò sia dovuto a incidenti domestici che lo abbiano costretto a letto e all’improvvisa necessità di sostituzione del pacemaker proprio a ridosso della scadenza del termine.
Secondo quanto previsto dalla normativa, in caso di mancato trasferimento della residenza entro il termine di 18 mesi dalla data del rogito notarile, il contribuente decade dal beneficio fiscale. Ma in passato l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito che il mancato trasferimento della residenza nel termine di legge non comporta la decadenza dell’agevolazione qualora tale evento sia dovuto a una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile.
La causa di forza maggiore consta in un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, ossia un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento.
I giudici di legittimità si sono spesso occupati della questione, indicando ad esempio come causa di forza maggiore il rinvenimento di reperti archeologici che abbiano impedito la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, o la sospensione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile disposta dalla Sovraintendenza, o ancora l’inabitabilità.
La sentenza della Ctp Ravenna ha seguito questo filone e ha riconosciuto che gli eventi occorsi nel caso specifico erano imprevedibili e non imputabili al contribuente e, di conseguenza, ascrivibili nel novero delle cause di forza maggiore che esimono dalla decadenza dell’agevolazione prima casa.