SUPERBONUS: L’INDENNIZZO DELL’ASSICURAZIONE È DETRAIBILE?
In questo caso, le somme andranno sottratte dall’ammontare della detrazione.
Perciò, la somma versata a titolo di indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall’immobile non deve essere sottratta e le spese sono considerate a carico del contribuente.
Il quesito
Lo spunto per il chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate nasce in seguito al quesito posto da un condominio che è stato oggetto di un incendio nel 2021 che ha danneggiato tetto e mansarde.
L’edificio è assicurato contro il danno da incendi con una compagnia di assicurazione che dopo l’incidente ha versato un acconto degli indennizzi previsti, con il quale sono partiti i lavori di rifacimento del tetto che inoltre consentiranno di ottenere un miglioramento antisismico.
L’istante ha chiesto all’Agenzia di chiarire i seguenti punti:
- diritto alla detrazione per gli interventi previsti;
- detraibilità delle somme corrisposte dall’assicurazione a titolo di indennizzo;
- limiti di spesa per i lavori rientranti nel superbonus 110 per cento e nel bonus ristrutturazioni.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia chiarisce che gli interventi di ricostruzione del tetto rientrano nell’agevolazione, se sono tecnicamente riconducibili agli interventi trainanti antisismici indicati dall’articolo 119, comma 4, del Decreto Rilancio.
In proposito, la riduzione del rischio sismico deve essere asseverata da professionisti incaricati della progettazione.
Per quanto riguarda la detraibilità delle somme versate dall’assicurazione, l’Agenzia delle Entrate richiama i chiarimenti riportati nella circolare n.28 del 25 luglio 2022.
In questa circolare, è scritto che non spetta la detrazione, se le spese sostenute sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, ma devono essere sottratte dall’importo che può essere portato in detrazione.