SUPERBONUS 110%: CHE COSA CAMBIA CON IL DL SEMPLIFICAZIONI
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Semplificazioni sono state introdotte alcune novità riguardo il Superbonus al 110%, la maxi agevolazione fiscale di cui vi abbiamo parlato approfonditamente. Tra le principali, l’abolizione del doppio visto di conformità per richiedere il bonus. Ma esaminiamo tutti i dettagli.
Superbonus 110%: basta la Cila
Al fine di sburocratizzare l’iter di accesso al Superbonus 110%, il doppio visto di conformità è stato sostituito con la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato, la cosiddetta Cila.
Questo perché gli interventi, con l’esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, costituiscono manutenzione straordinaria e quindi sono realizzabili semplicemente mediante comunicazione di inizio lavori, nella quale, per gli edifici costruiti dopo il 1° settembre 1967, bisognerà inserire gli estremi del titolo abitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento di legittimazione.
Chi non presenta la Cila e chi effettua interventi diversi rispetto a quanto indicato non potrà godere dell’agevolazione.
Rimozione delle barriere architettoniche per over 65
Con la modifica del comma 4 si fanno rientrare nel Superbonus gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche se a favore di persone over 65.
Tuttavia, dal momento che tali interventi rientrano fra quelli trainati, è necessario che vengano realizzati congiuntamente a uno dei lavori antisismici incentivati con il Superbonus.
Inserite nuove categorie catastali
Il decreto Semplificazioni prevede l’estensione del Superbonus 110% a caserme, case di cura, ospedali e ospizi, purché i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e a condizione che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso.
Contrariamente a quanto annunciato sono esclusi dal Superbonus 110% gli alberghi.